Ordinanza per il divieto della coltivazione delle fave in Sardegna

Pubblicato il 3 maggio 2013 da Claudia

Ecco il decreto della città di Oristano, identico in tutte le principali città e villaggi in Sardegna fino al 2008. Purtroppo dal 16.07.2008 il “Ministero della Salute e degli Affari Sociali” (parere del “dell’Istituto Superiore di Sanità”) ha pubblicato una nota che ha dato il potere ai sindaci di non accettare la richiesta di un ordine restrittivo per il ministero, “l’inalazione di polline nei campi di fagioli possono causare disagio nelle persone con deficit di G6PD, tuttavia, non ci sono prove sufficienti per correlare l inalazione di polline con lo scoppio della crisi emolitica … (Vedere revoca dell’ordine cui sotto in italiano) http://www.comune.pula.ca.it/sites/default/files/ord_168_revoca_ordinanza_fave.pdf »” Ma anche se le comune non hanno l’ obbligo di proteggere le persone con favismo (mostra nei negozi, culture di fave, case isolate …) si applica ancora al giorno d’oggi in molte parti della Sardegna. L’ho personalmente visto in giugno 2011 a Cagliari. Vedere ordinanza del 2009 e 2010

Oristano 2009 en italien

Oristano Sanodimontiferro a Oristano http://www.comune.scanodimontiferro.or.it/uploads/mkDownloads/3111.pdf

Ordinanza 2009 per il divieto della coltivazione delle fave in Sardegna

Constatato che in Sardegna la percentuale dei fabici è altissima (fino al 25% in certe zone delle province di Cagliari e Oristano) e nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo, a seguito della carenza dell’enzima G6PD (c.d. favismo);

Rilevato che l’ingestione, il contatto o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche, tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto dal deficit di G6PD

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tali soggetti frequentano ((case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc.) nonchè la percezione dell’odore, che può avvenire anche presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali, mercati coperti e scoperti e sulla pubblica via, costituisce occasione di nocumento per la salute degli stessi;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli, vietando la coltivazione d fave;

Visto l’ art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978

Visto l’art.54 D. Lg.vo 267 del 18.08.200

O R D I N A

1) E’ fatto divieto a chiunque di avere piantagioni di fave all’interno dell’abitato del capoluogo, delle frazioni e ad una distanza, ricadenti nel raggio di 300 mt. dalle abitazioni, scuole e luoghi di culto frequentati dalle persone affette da carenza dell’enzima G6PD. Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sopra indicate, dovranno essere immediatamente eliminate e comunque non oltre giorni due dalla data di pubblicazione.

2) L’esposizione e la vendita di fave fresche deve avvenire mediante ricorso al preconfezionamento in contenitori chiusi.

3) E’ vietata l’introduzione a qualsiasi titolo, di fave, anche preconfezionate all’interno di: Ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto.

4) E’ fatto obbligo per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa (compresi sia, pubblici esercizi che ristoranti) sia su aree pubbliche che private, di apporre avvisi ai soggetti a rischio di crisi emolitica da favismo, che sono esposte e in vendita, fave fresche.

AVVERTE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni;

Ai trasgressori ,saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art.7/bis del D.L.vo 267/200 sotto l’osservanza delle procedure previste dalla L.689/81;

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà riccorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (D.P.R. n°1034/71), oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni potrà porre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).

DEMANDA

Agli Agenti di Polizia Municipale e le forze dell’ordine la vigilanza, sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

IL SINDACO

Dr.ssa Angela Nonnis

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